Ma analizziamo al cosa dal punto di vista Costituzionale.
-La legge prevede solo i referendum: abrogativi, territoriali e Costituzionali.
I referendum di Grillo sono abrogativi e fin qui ci siamo.
-"Non possono essere oggetto di referendum le leggi tributarie e di approvazione dei bilanci, la concessione di amnistia e indulto, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali" Articolo 75 della Costitituzione, e anche qui ci siamo.
-"È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali" Art 75, 500 mila elettori. Qui non ci siamo ne mancano un pò. Ma è un limite superabile.
- La cosa critica è la seguente: "Va tenuto inoltre presente che non possono essere depositate richieste di referendum nell’anno precedente alla scadenza naturale di una della due Camere, e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali".
Vi sembrano passati due mesi dai comizi elettorali?
Il già di per sè impervio percorso referendario, dal comitato al seggio, diventa così impraticabile. L'unica che potrebbe intervenire è la Corte Costituzionale una volta presentate le firme, il più importante organo in tema di referendum ma anche l'istituzione che si guarda bene dalla strumentalizzazione della chiamata al voto come arma populista.
Ps Estratti dalla mia Tesi di Laurea, Il potere dei referendum.
I referendum di Grillo sono abrogativi e fin qui ci siamo.
-"Non possono essere oggetto di referendum le leggi tributarie e di approvazione dei bilanci, la concessione di amnistia e indulto, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali" Articolo 75 della Costitituzione, e anche qui ci siamo.
-"È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali" Art 75, 500 mila elettori. Qui non ci siamo ne mancano un pò. Ma è un limite superabile.
- La cosa critica è la seguente: "Va tenuto inoltre presente che non possono essere depositate richieste di referendum nell’anno precedente alla scadenza naturale di una della due Camere, e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali".
Vi sembrano passati due mesi dai comizi elettorali?
Il già di per sè impervio percorso referendario, dal comitato al seggio, diventa così impraticabile. L'unica che potrebbe intervenire è la Corte Costituzionale una volta presentate le firme, il più importante organo in tema di referendum ma anche l'istituzione che si guarda bene dalla strumentalizzazione della chiamata al voto come arma populista.
Ps Estratti dalla mia Tesi di Laurea, Il potere dei referendum.